IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99 VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO in particolare l’art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94; VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112 /2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica

EMANA ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Art. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
  2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
  3. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
  4. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 32 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 24 Luglio 2003

Art. 2 – PRIORITA’ DI SCELTA

 La selezione dell’esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

  1. attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica;
  2. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
  3. quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
  4. attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità; Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’istituzione scolastica e nel sito Web della stessa. L’avviso, di massima, dovrà contenere:

– l’ambito disciplinare di riferimento;
– il numero di ore di attività richiesto;
– la durata dell’incarico;
– l’importo da attribuire all’esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
– le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI

  1. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
  2. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che l’Istituzione scolastica stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti,  in tal caso , il contratto è stipulato con un soggetto esterno e non persona fisica. L’associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che l’Istituzione scolastica ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia, l’Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l’associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

 

Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze del caso a)persona fisica :

  1. Titolo di studio;
  2. Curriculum del candidato con: – Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; – Esperienze metodologico-didattiche: – Attività di Libera professione nel settore; – Corsi di aggiornamento; – Pubblicazioni e altri titoli; – Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto. – Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto e con altre scuole.

 Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

 Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

  1. alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico (max euro 46,44);
  2. in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo 3 riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;
  3. compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica ove più convenienti all’Amministrazione
  4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori
  5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
  6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
  7. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

 I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 4.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

a) abbiano già lavorato senza demeriti nell’ Istituto scolastico;

b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti.

c) abbiano presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura. È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003

 Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

  1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
    – le Parti contraenti;
    – l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
    – la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
    – entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
    – luogo e modalità di espletamento dell’attività;
    – impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
    – l’acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Istituto dei risultati dell’incarico; – le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
    – la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
    – la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il 4 collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione; – la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Venezia;
    – la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
    – l’informativa ai sensi della privacy.
  2. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione – esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera – intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e – seguenti del Codice Civile.
  3. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola. d. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 8 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

 I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: – che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; – che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; – di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

  1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
  2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 10

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2018

Allegati

Regolamento disciplina degli incarichi agli esperti esterni (pdf)